IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 08.08.2022, n. 219

_.

Art. 3 - Gestione della situazione di fatto

1. I dirigenti scolastici che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno disposto, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, incrementi del numero di classi a causa della variazione del numero degli alunni iscritti, provvedono a comunicare all'Amministrazione scolastica e alla Diocesi competente per territorio l'incremento orario derivante dall'istituzione di classi, al fine dell'acquisizione (o dell'ottenimento) degli spezzoni di orario di insegnamento della religione cattolica necessari, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.

2. Per effetto di quanto prescritto all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, i dirigenti scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico di cui al comma 1, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.