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Decreto M.I. 08.08.2022, n. 220

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Art. 5 - Parametri per la costituzione delle classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81

1. Nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nei limiti dei contingenti regionali d'organico di cui all'allegato 1 del presente decreto, per l'anno scolastico 2022/23, i parametri per la costituzione in deroga delle classi, escluse le pluriclassi, da prendere a riferimento per le istituzioni scolastiche che rientrano nei valori di soglia individuati all'articolo 4, sono indicati nelle seguenti disposizioni.

2. Per la scuola primaria, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 25.

3. Per la scuola secondaria di primo grado, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 26.

4. Per la scuola secondaria di secondo grado, possono essere costituite classi con un numero di studenti non superiore a 27.

5. La Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica fornisce agli Uffici scolastici regionali un elenco delle istituzioni scolastiche, esclusi i CPIA, caratterizzate dai valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica e di prossimità di dispersione scolastica, individuati ai sensi del presente decreto.