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Decreto M.I. 16.08.2022, n. 226

Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 15 - Compiti dei diversi soggetti istituzionali

1. La Direzione generale per il personale scolastico:

a. definisce le linee generali per l'attivazione del piano di formazione dei docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;

b. assegna le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo annuale di prova in servizio, sulla base di standard di costo;

c. pubblica on-line un rapporto annuale nazionale sul periodo annuale di prova in servizio, entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Gli uffici scolastici regionali coordinano le azioni formative a livello regionale, forniscono strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgono azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovono attività di documentazione e ricerca. A tal fine viene costituito un apposito staff regionale, che usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell'ambito del fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative.

3. L'INDIRE assicura, all'avvio di ciascun anno scolastico, la predisposizione e la gestione delle risorse digitali e dei supporti telematici per la realizzazione della formazione on line dei docenti in periodo di prova.

4. Gli uffici scolastici regionali, anche attraverso gli uffici di ambito territoriale, progettano e gestiscono le iniziative formative a livello territoriale, assicurandone la rispondenza ai bisogni formativi dei docenti, avvalendosi anche dell'attività di scuole polo, appositamente individuate secondo le linee generali di cui al comma 1 lettera a).

5. I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti in periodo di prova organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi

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