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Decreto M.I. 16.08.2022, n. 226

Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 6 - Attività formative

1. Nel percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:

a. incontri propedeutici e di restituzione finale;

b. laboratori formativi;

c. " peer to peer " e osservazione in classe;

d. formazione on-line.

2. È fatta salva la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015, sulla base di quanto previsto all'articolo 5.

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