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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23.08.2022, n. 143

Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. (G.U. 22.09.2022, n. 222)

Art. 10 - Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o di enti di nuova istituzione.

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 non risultasse idonea a consentire una adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo, in casi di organi di enti con elevato profilo strategico ovvero di enti di nuova istituzione, le amministrazioni vigilanti, su richiesta degli enti e degli organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la valutazione dei seguenti ulteriori elementi:

a) la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorità politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorità vigilanti e l'eventuale necessità di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo;

b) l'effettivo livello di responsabilità;

c) la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

2. Sulla base delle risultanze condivise, la Presidenza del Consiglio dei ministri, valutate le risultanze del tavolo tecnico, provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al presente articolo.

3. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata dalle amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a più enti omogenei e può essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'ente.

4. Resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.