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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23.08.2022, n. 143

Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. (G.U. 22.09.2022, n. 222)

Art. 4 - Determinazione dei compensi

1. La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese, come specificato dal comma 8.

2. Il compenso si intende determinato per l'intera durata dell'incarico, salvo quanto previsto dal comma 7. Laddove il compenso non sia stabilito nell'atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potrà essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso.

3. Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2, è stabilito, alternativamente, dallo statuto o dal regolamento di organizzazione dell'ente:

a) da parte dell'amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal competente organo dell'ente;

b) mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante.

4. Gli enti hanno facoltà di prevedere incarichi onorifici o a titolo gratuito o di stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri di cui all'articolo 6.

5. L'Amministrazione competente adotta il provvedimento di determinazione dei compensi sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 6.

6. Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 e alla copertura finanziaria della relativa spesa.

7. La revisione dei compensi da parte dell'ente, nel corso di svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell'amministrazione vigilante, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. La richiesta di revisione dei compensi può essere formulata solo in presenza delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).

8. Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di determinazione di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, le conseguenti necessarie risorse aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati mediante corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente. Le predette misure di riduzione sono sottoposte alla verifica del collegio dei revisori dei conti o sindacale dei rispettivi enti e comunicate, unitamente alla apposita relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'approvazione di cui al comma 3.