Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23.08.2022, n. 143
1. I Direttori generali degli enti, inquadrati secondo i rispettivi ordinamenti quali organi di amministrazione, percepiscono un trattamento economico pari a quello dei Capi dipartimento, dei dirigenti di prima o di seconda fascia in ragione della classe dimensionale di cui all'articolo 5, comprendente parte fissa e variabile e di risultato, in conformità ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi del comparto dell'Amministrazione vigilante. E' attribuito un trattamento economico corrispondente a quello di dirigente di seconda fascia ai Direttori generali degli enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale di cui all'articolo 5, ovvero di dirigente di prima fascia per gli enti appartenenti alla IV classe dimensionale o di Capo Dipartimento ai direttori generali degli enti di cui alla V classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 può essere applicata la procedura di cui all'articolo 10.