Decreto legge 09.08.2022, n. 115
Capo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unità di missione:
a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, commi 198 e seguenti , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;
b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;
c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni , dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.».