Decreto legge 09.08.2022, n. 115
Capo III - Regioni ed enti territoriali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo . Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023 .
6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2023 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023.8
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.9
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2023 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2024, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 202310.
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023. Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.11
6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;
b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sul progetto.
9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza" gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce».
9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.
9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021».
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime».
Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 22.04.2023, n. 44, conv. con modif. da L. 21.06.2023, n. 74.
Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 22.04.2023, n. 44, conv. con modif. da L. 21.06.2023, n. 74.
Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 22.04.2023, n. 44, conv. con modif. da L. 21.06.2023, n. 74.
Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 22.04.2023, n. 44, conv. con modif. da L. 21.06.2023, n. 74.