Decreto legge 09.08.2022, n. 115
Capo IV - Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».