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Decreto legge 09.08.2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (G.U. 09.08.2022, n. 185)

Capo IV - Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza

Art. 22 bis - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», nonché, per le indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.