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Decreto legge 09.08.2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (G.U. 09.08.2022, n. 185)

Capo V - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici

Art. 35 bis - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.13

1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.14

13

Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 24.02.2023, n. 13, conv. con modif. da L. 21.04.2023, n. 41.

14

Comma inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 24.02.2023, n. 13, conv. con modif. da L. 21.04.2023, n. 41.