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Decreto legge 09.08.2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (G.U. 09.08.2022, n. 185)

Capo V - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici

Art. 37 ter - Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,»;

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica). - 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo».