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Decreto legge 09.08.2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (G.U. 09.08.2022, n. 185)

Capo VII - Disposizioni in materia di giustizia

Art. 40 - Edilizia penitenziaria

1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;

b) al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria».

2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».