Decreto legge 09.08.2022, n. 115
Capo VIII - Disposizioni finanziarie e finali
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
«4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS».