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Decreto legge 09.08.2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (G.U. 09.08.2022, n. 185)

Capo VIII - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 42 sexies - Impiego all'estero di personale dell'AISE

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.