Nota M.I. 25.08.2022, prot. n. 30998
Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo. Emanazione del D.M. 226 del 16 Agosto 2022.
In relazione all'oggetto, si trasmette in allegato il D.M. 226 del 16 agosto 2022, attualmente in corso di registrazione, recante: "Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, 11. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 11. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79".
In particolare si segnala che l'articolo 3, comma 1, del Decreto subordina il superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio allo svolgimento di almeno centottanta giorni di servizio effettivamente prestato nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
Al riguardo, al fine di dare di dare riscontro alle richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi, si ritiene che, qualora non si preveda l'approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sia possibile assegnare la disponibilità del posto nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine dell'attività didattica gestite con il sistema informativo.
In tal caso, nelle more del conferimento della nomina a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, si evidenzia che i posti non conferiti nell'anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge n. 73 del 2021 dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024.
In relazione alla procedura di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge n. 73 del 2021, si coglie altresì l'occasione per ricordare che, al fine di garantire il rispetto del termine di conclusione dei percorsi di cui al Decreto ministeriale 21 luglio 2022, n. 188, previsto per il 31 luglio 2023, è possibile derogare alla tempistica delle procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, di cui agli articoli 13 e 14 dell'allegato decreto 226/22.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.