Ordinanza M.I. 03.08.2022, n. 211
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame inoltrano al dirigente/coordinatore, prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore, o il presidente della commissione, dispone la modalità d'esame in videoconferenza.
2. Restano attuabili, ove necessario, le misure di cui all'articolo 35, comma 4, dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.