Circolare M.I. 13.04.2022, n. 22890
Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente per l'anno scolastico 2022/23 ai sensi dell'articolo 26, comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 1, comma 65 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
La presente circolare disciplina l'individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti di cui alla normativa in oggetto.
A) Assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all' autonomia scolastica (articolo 26, comma 8, primo periodo, legge 448/1998)
In considerazione della scadenza, prevista per il 31 agosto 2022, degli incarichi conferiti per il triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, legge 448/1998 e della nota circolare n.11233 del 10.4.2019, è necessario procedere a una nuova individuazione di docenti e dirigenti scolastici da assegnare all'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e agli Uffici scolastici regionali per i compiti connessi all'autonomia scolastica, per un totale di 150 unità, come da decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 aprile 2013, n. 336, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella.
Con separato provvedimento, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ripartirà il contingente destinato all'Amministrazione centrale tra il medesimo Dipartimento e il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della successiva assegnazione agli Uffici di staff dei medesimi Dipartimenti e agli uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei Dipartimenti.
I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali provvederanno a loro volta, in considerazione delle diverse esigenze territoriali, a destinare il contingente loro assegnato alle rispettive strutture.
La selezione del personale, per un totale di 150 unità, sarà operata dai Dipartimenti e dalle Direzioni generali secondo le modalità consuete di cui alla C.M. 14 del 3 luglio 2015.
L'assegnazione avrà durata triennale, rimanendo salva la possibilità di revoca motivata dell'incarico da parte dell'Amministrazione. La sede di servizio sarà presso l'Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici regionali, comprese le articolazioni territoriali degli stessi.
B e C) Assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale (articolo 26, comma 8, secondo periodo della legge 448/98) e presso associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente (articolo 26, comma 8, terzo periodo della legge 448/98)
L'articolo 1, comma 646, della legge 30 dicembre 2021, n.234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ha abrogato il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che aveva disposto la soppressione, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell'articolo 26, co. 8, della legge 448/1998, previsione rinviata con interventi legislativi di anno in anno.
A seguito della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, trova definitiva applicazione la disciplina del personale scolastico prevista in materia di comandi di cui all'articolo 26, comma 8 della legge 448/98 a beneficio degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, e delle Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
B) Assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale (articolo 26, comma 8, secondo periodo della legge 448/98)
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi, nel numero massimo di 100 unità, presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli Enti e le Associazioni risultino iscritti all'albo di cui all' articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione domande di Associazioni che operano in tale area di intervento non iscritte all'albo.
È necessario che nella richiesta vengano citati gli estremi dell'iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate con riferimento a coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del D.P.R. n. 309/90.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare e la dichiarazione di assenso dell'interessato.
Gli Enti e le Associazioni che, in relazione all'attività proposta, richiedano più unità di personale devono indicarne lo stretto ordine di priorità.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.
Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.
È inoltre necessario che ogni ente indichi il nominativo, recapito telefonico e di posta elettronica di un proprio referente.
Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l'elenco delle Associazioni verrà pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2022/2023 secondo le modalità di seguito indicate.
Per l'anno scolastico 2022/2023 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV - entro le ore 23,59 del 13 maggio p.v. al seguente indirizzo: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
C) Assegnazioni presso associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente (articolo 26, comma 8, terzo periodo della legge 448/98)
Le assegnazioni presso le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso Enti e Istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cinquanta unità.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli Enti e delle Associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:
1. il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;
2. il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
3. il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
4. la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
5. gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
6. periodo di durata del progetto;
7. dichiarazione di assenso dell'interessato al comando;
8. statuto dell'associazione;
9. scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.
Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.
È inoltre necessario che ogni ente indichi il nominativo, recapito telefonico e di posta elettronica di un proprio referente.
Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l'elenco delle Associazioni verrà pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2022/2023 secondo le modalità successivamente indicate.
Per l'anno scolastico 2022/2023 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV - entro le ore 23,59 del 13 maggio p.v. al seguente indirizzo: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
Gli enti e le associazioni avranno cura, acquisendo i dati personali dei candidati, di agire nel rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni apportate a seguito del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
D) Progetti nazionali e di rete
i sensi del comma 65 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli Uffici scolastici regionali provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente - in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati - i docenti destinatari dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa, nei medesimi limiti - anche per l'anno scolastico 2022/2023 - dei contingenti regionali definiti dal decreto ministeriale 28 agosto 2016, n. 659. La valutazione circa la conferma o la nuova individuazione di detto personale, oltre a considerare lo sviluppo dei progetti avviati e la tempistica per il completamento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, dovrà anche tenere conto dei decreti legislativi attuativi della legge 107/2015.
Collocamento fuori ruolo
Le assegnazioni di cui alle lettere A), B) e C) comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano, se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I provvedimenti di comando dei docenti e di incarico nominale per i dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.
L'orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio CCNL.
Gli Enti e le Associazioni presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità o di incarico triennale del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.
Disposizioni finali
A seguito dell'introduzione dell'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2020 n.178, le assegnazioni mediante collocamento fuori ruolo di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono disposte presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cui sono state trasferite le competenze disciplinate dal medesimo decreto legislativo.
Permangono infine le disposizioni di cui all'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, nonché quelle relative alle prerogative sindacali e all'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014.
Allegato -Contingente assegnato per i compiti connessi all'autonomia scolastica
Triennio 2022/2023-2024/2025
AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 74 |
UFFIICI SCOLASTICI REGIONALI | |
Abruzzo | 3 |
Basilicata | 2 |
Calabria | 4 |
Campania | 6 |
Emilia Romagna | 5 |
Friuli Venezia Giulia | 3* |
Lazio | 6 |
Liguria | 3 |
Lombardia | 6 |
Marche | 3 |
Molise | 2 |
Piemonte | 5 |
Puglia | 6 |
Sardegna | 4 |
Sicilia | 6 |
Toscana | 6 |
Umbria | 2 |
Veneto | 4 |
TOTALE | 150 |
*incluso un posto per un docente per le scuole di lingua slovena
Allegato 2 -Scheda dati comandi