Decreto M.I. 07.04.2022, n. 87
1. Lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 è pari a complessivi euro 309.000.000,00, iscritti sul capitolo 1270, p.g. 1 "Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione", di cui euro 1.500.000,00 destinati al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo ai sensi dell'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartiti parzialmente, con il presente decreto, per un valore pari a euro 264.000.000,00 e, con successivo decreto, per la rimanente parte, in attuazione delle previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 inerente al Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025 (di seguito Piano Pluriennale).
2. La prima parte delle risorse del Fondo per il 2021 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in coerenza con le assegnazioni di cui al D.M. 30 giugno 2020, n. 53 ed è successivamente erogata agli enti locali, in forma singola o associata, individuati quali beneficiari dalle programmazioni regionali o dai decreti direttoriali adottati dal Ministero in caso di inadempienza delle regioni relativi alle risorse dell'e.f. 2020, salvo diversa comunicazione da parte della regione entro il termine perentorio del 10 agosto 2021. Tale comunicazione avviene, in attuazione dell'Intesa rep. atti 82/CU dell'8 luglio 2021 e dell'Intesa rep. atti 101/CU del 4 agosto 2021, attraverso l'invio da parte della regione a DGOSVI-MI tramite posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria di un diverso elenco di comuni beneficiari, in forma singola o associata, completo del relativo numero di conto di Tesoreria, del Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti di investimento e dell'importo assegnato compilato secondo il prospetto allegato (Allegato A).
3. Il riparto regionale del Fondo è indicato nell'allegato 1 (tabella di riparto), che è parte integrante del presente decreto.
4. Le regioni, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato con il riparto di cui al presente decreto.