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Decreto M.I. 07.04.2022, n. 87

Decreto di riparto della prima quota di risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei e.f. 2021.

Art. 3 - Definizione degli interventi

1. Il Fondo, in coerenza con le previsioni dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo, finanzia le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2. Gli interventi della programmazione delle regioni e delle province autonome sono definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:

a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo;

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato sul territorio nazionale, ciascuna regione e provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo dell'intero contributo annuale statale delle risorse e.f. 2021 per interventi di cui al comma 1, lett. c) - finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo -; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. b) e c) le regioni e le province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a sei anni, inferiore alla media nazionale secondo i dati ISTAT assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale delle risorse e.f. 2021 per interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote anche le risorse del cofinanziamento regionale.