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Decreto M.I. 07.04.2022, n. 88

Decreto di riparto della seconda quota di risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei e.f. 2021.

Art. 2 - Criteri di riparto del Fondo

1. Lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 è pari a complessivi euro 309.000.000,00, iscritti sul capitolo 1270, p.g. 1 "Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione", di cui euro 1.500.000,00 destinati al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo ai sensi dell'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartiti parzialmente, con il presente decreto, per un valore pari a euro 43.500.000,00 in attuazione delle previsioni del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 (di seguito Piano Pluriennale) e dell'Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 della Conferenza Unificata in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:

a) l'importo di euro 16.500.000,00 al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT pubblicati il 30.06.2021. Tale importo concorre, unitamente a euro 45.000.000,00 assegnati con il decreto di riparto relativo alla prima quota delle risorse disponibili per l'e.f. 2021, al raggiungimento del 20% del Fondo denominato "quota perequativa" ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Piano di azione nazionale pluriennale;

al netto della quota perequativa del 20%, le risorse residue, corrispondenti a euro 27.000.000,00, sono così ripartite:

b) l'importo di euro 13.500.000,00, pari al 50%, in proporzione gli utenti dei servizi educativi;

c) l'importo di euro 6.750.000,00, pari al 25%, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni all'1.1.2021;

d) l'importo di euro 3.375.000,00, pari al 12,5%, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 3 e 6 anni all'1.1.2021;

d) l'importo di euro 3.375.000,00, pari al 12,5%, in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie risultanti dall'Anagrafe nazionale studenti.

2. Il riparto regionale del Fondo è indicato nell'allegato 1 (tabella di riparto), che è parte integrante del presente decreto.

3. Le regioni, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo e del Piano Pluriennale, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento del totale delle risorse assicurate dallo Stato con i due decreti di riparto relativi all'e.f. 2021.