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Decreto M.I. 07.04.2022, n. 88

Decreto di riparto della seconda quota di risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei e.f. 2021.

Art. 4 - Assegnazione, erogazione e rendicontazione

1. Entro il 30 novembre 2021 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono alla DGOSVI - MI la programmazione dell'importo afferente alle risorse del presente decreto in attuazione dell'Intesa rep. atti 82/CU dell'8 luglio 2021 e dell'Intesa rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse elaborato dalle regioni deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati:

a. il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;

b. l'importo del finanziamento diviso tra quota assegnata con la prima parte di finanziamento, quota statale assegnata in relazione alle risorse di cui al presente decreto e quota comunale destinata allo specifico intervento;

c. il Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti di investimento;

d. la tipologia di cui all'articolo 3, comma 1;

e. la finalità perseguita di cui all'articolo 3, comma 2;

f. i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste calcolate sull'intero importo del finanziamento per l'e.f. 2021;

g. la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 3, sull'intero importo assegnato per l'e.f. 2021.

3. La programmazione è corredata dalla compilazione della scheda riepilogativa di cui all'Allegato A, utile ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recante le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo.

4. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio. Le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale conforme a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e corredata dalla scheda riepilogativa di cui al comma 3, da cui si evinca chiaramente l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 3. Per garantire l'efficacia degli interventi, le regioni assicurano a ciascun comune l'assegnazione di un importo annuo complessivo non inferiore a euro 1.000,00.

6. Entro il 30 agosto 2024 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono alla DGOSVI - MI la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con la totalità delle risorse relative all'e.f. 2021 secondo il modello allegato B (scheda di monitoraggio). La restituzione della scheda di monitoraggio debitamente compilata è condizione essenziale per l'erogazione del Fondo relativo al riparto delle risorse afferenti all'e.f. 2025.