Decreto legge 30.04.2022, n. 36
Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca
1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità».
2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001».
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 e a euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.