Decreto legge 30.04.2022, n. 36
Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca
1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.
2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis:
1) al comma 7, le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
2) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «per i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale»;
b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola: «primo» è sostituita dalla seguente: «secondo».