IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca

Art. 17 ter - Misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2025, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore a 1.251 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:8

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022» e le parole da: «1.231» fino a: «e 123» sono sostituite dalla seguente: «120».

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8

Comma così modificato dall'art. 8, comma 10 bis, D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14.