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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo III - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute

Art. 24 bis - Contributo a favore di impianti sportivi e piscine

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.