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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo IV - Transizione digitale

Art. 28 - Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1, e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro in fase di prima sottoscrizione, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2. Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non puo' comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.10

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce la missione della società, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500.000 euro;

b) costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione, i contratti, i rapporti attivi e passivi e ogni altra pertinenza, che sono conferiti o trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento alla società.11

7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, contratti, rapporti attivi e passivi, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte degli Istituti di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.12

8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli Istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

10

Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a), n. 1) e 2), D.L. 09.08.2022, n. 115, conv. con modif. da L. 21.09.2022, n. 142.

11

Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. b), D.L. 09.08.2022, n. 115, conv. con modif. da L. 21.09.2022, n. 142.

12

Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. c), D.L. 09.08.2022, n. 115, conv. con modif. da L. 21.09.2022, n. 142.