Decreto legge 30.04.2022, n. 36
Capo IV - Transizione digitale
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,» sono soppresse e, dopo le parole «al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,» sono inserite le seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»;
2) al comma 3 le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»; e le parole «le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI.»;
b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del»;
2) alla lettera a-bis) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del»;
3) alla lettera b) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del»;
4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del» e dopo le parole «l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica» sono inserite le seguenti: «e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca»;
5) alla lettera f), le parole «dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR)»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21,»;
2) al comma 1, lettera e), le parole «, il comitato di valutazione, e il direttore generale» sono soppresse;
3) al comma 1, lettera h), le parole «al direttore generale,» sono soppresse;
4) al comma 2, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»; la parola «quattro» è sostituita dalla seguente «sei» e dopo le parole «dei quali uno designato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno»;
5) al comma 3, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;
e) all'articolo 9, comma 2:
1) al primo periodo, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «due membri supplenti sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»;
f) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»;
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;
2) al comma 6, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»; e le parole «, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse;
h) all'articolo 14 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.»;
i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole «per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-bis»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità di Governo delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto.»;
l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.»;
2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri»;
m) all'articolo 17, comma 1, le parole «in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»;
n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono inviati» sono inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,».
2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana, integrati ai sensi del comma 1, lettera d), numero 4), rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022 e a euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e a 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), numeri 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse.
8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fermo restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero dell'università e della ricerca in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.
8-bis. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da: «, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis»;
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge»;
c) all'articolo 62, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis»;
d) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi».
8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7-novies è aggiunto il seguente:
«7-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».