Decreto legge 30.04.2022, n. 36
Capo IV - Transizione digitale
1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «titolari di funzioni pubbliche,» sono inserite le seguenti: «ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,»;
b) all'articolo 64-ter, comma 7, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del SGD» sono inserite le seguenti: «nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto»;
c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma.».
c-bis) all'articolo 54, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche»;
c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica»;
c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.
1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: «in specie» è inserita la seguente: «anche»;
2) dopo le parole: «destinati ad ospitare» è inserita la seguente: «successivamente»;
b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,» sono inserite le seguenti: «ove previsto,».
1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.