Decreto legge 30.04.2022, n. 36
Capo V - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate
1. L'articolo 1677-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1677-bis. - (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».