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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo VIII - Istruzione

Art. 45 - Valorizzazione del personale docente

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:16

a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.;

b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica».

2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83 è inserito il seguente:

«83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa».

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Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nelladunanza del 25/08/2022, ha espresso il segunte parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione recante «Individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi del decreto-legge 36/2022, articolo 45, comma 1».

Il Consiglio condivide la volontà del legislatore di riconoscere adeguato valore alla continuità didattica, educatica e progettuale a garanzia dello sviluppo personale di ciascun allievo. La continuità didattica è uno dei presupposti per una efficace attuazione del diritto allo studio degli alunni e, in particolare, di quelli con disabilità.

Occorre però evidenziare che la continuità non è principio esclusivo di qualità dell'azione formativa poiché su questa ultima incidono anche altre variabili come, ad esempio, la formazione, la ricerca e la sperimentazione.

La continuità deve essere vista nell'ottica dello sviluppo di una progettualità di scuola che crea comunità di pratiche, grazie anche alla stabilità dell'assetto organizzativo che permette il miglioramento dell'offerta formativa.

Il CSPI rileva tuttavia che lo schema di decreto in esame risulta poco efficace e foriero di contraddizioni e problematiche per il personale e per la scuola. Il rischio è quello di introdurre misure inefficaci rispetto ad un obiettivo di gran rilievo come quello di garantire e valorizzare la continuità dell'insegnamento.

Il CSPI sottolinea che il decreto interviene con una disposizione normativa sulla materia relativa alla valorizzazione professionale legata alla mobilità del personale docente solo in via temporanea nelle more dell'aggiornamento contrattuale, come riconosce lo stesso DL 36/2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79) laddove afferma che il Ministero interviene con Decreto Ministeriale per stabilire i criteri per l'attribuzione dell'incentivo al personale che garantisce la continuità didattica «... solo in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale».

Il decreto in esame interviene su questioni relative alla valorizzazione del personale, che sono di pertinenza contrattuale, in maniera intempestiva in quanto, oltre a non essere stato adottato entro il 30 giugno 2022, potrà essere applicato solo dal prossimo anno scolastico soprattutto perché gli effetti sulla continuità didattica si potranno registrare e riconoscere a partire dalle operazioni di mobilità che avranno effetto da settembre 2023, periodo in cui il CCNI sulla mobilità sarà già intervenuto e avrà regolato tutta la materia.

Nel merito del decreto, il CSPI evidenzia che il criterio adottato per incentivare la continuità didattica dei docenti presuppone di valorizzare quegli insegnanti che nell'anno scolastico di riferimento non Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 2 / 2 abbiano ottenuto mobilità, assegnazione provvisoria o utilizzazione nonché incarichi di insegnamento a tempo determinato.

Verrebbe pertanto incentivato non il personale docente che intenzionalmente sceglie di rimanere nella stessa scuola a garanzia dell'«interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica» ai sensi della lettera b-bis), comma 593, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii., ma anche coloro che, pur avendo espresso la volontà di trasferimento di sede, non l'abbiano ottenuto per motivi oggettivi (come ad esempio l'indisponibilità di posti).

Non aver individuato nello schema di decreto il criterio dell'intenzionalità da parte del docente rende inefficace la valorizzazione della continuità come prevista dalla norma. Di conseguenza i criteri individuati dal decreto non permettono di incentivare solo chi volontariamente sceglie di assicurare la continuità didattica ma anche chi, pur avendo prodotto domanda di trasferimento, casualmente non l'ha ottenuta.

Inoltre non si fa alcun distinguo rispetto al personale docente che, pur non avendo chiesto trasferimento, sia stato destinatario di mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, per cui la condizione di soprannumerarietà diventa occasione di penalizzazione.

Il CSPI sottolinea inoltre che il comma 593-bis del DL 36/2022 fa esplicito riferimento agli «anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica»; ne consegue che non può essere sufficiente la maturazione di un "solo" anno scolastico di riferimento per ottenere l'incentivo come prevede invece lo schema di decreto in esame.

Il provvedimento non fa poi alcuna distinzione tra comune e provincia di residenza del docente rispetto a quella in cui ha sede la scuola, per cui lo stesso incentivo verrebbe riconosciuto a chi è residente nella stessa provincia (ma non nello stesso comune) e a chi è residente fuori provincia. Tra l'altro in molti comuni non sono presenti tutti i gradi e indirizzi di studio; ciò crea una disparità di opportunità lavorativa tra il personale docente conseguente alla dislocazione delle sedi.

Il CSPI evidenzia infine come il decreto non riconosca adeguata centralità alla valorizzazione «... del personale docente in servizio presso le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica inserite nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ai sensi della lettera b-ter) del medesimo comma 593». Tale criterio per la valorizzazione tra l'altro dovrebbe prescindere dalla residenza del docente, mentre il decreto collega entrambi gli aspetti e ne condiziona l'applicazione.

Per le motivazioni sopra espresse il CSPI esprime parere negativo sullo schema di Decreto in oggetto