Legge 07.04.2022, n. 32
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, nonché misure di contrasto della povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne;
b) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni;
c) prevedere che i servizi per l'infanzia di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale;
d) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;
e) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;
f) razionalizzare le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera g), e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già previste dalla legislazione vigente, quali la Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;
g) nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere il potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico e universale, di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto; prevedere, altresì, meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati;
h) prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico;
i) prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi;
l) prevedere che i benefici e le prestazioni di cui al presente comma siano corrisposti nella forma di agevolazioni fiscali ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8;
m) prevedere che le disposizioni delle lettere da a) a c) e da e) ad i) siano attuate tenendo conto delle esigenze specifiche in caso di presenza di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette disposizioni anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.