Legge 07.04.2022, n. 32
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;
b) prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;
c) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa;
d) prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico, nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;
e) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda.
3. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.