Legge 12.04.2022, n. 33
Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. (G.U. 28.04.2022, n. 98)
1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni dell'AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.