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Circolare Presienza del Consiglio dei Ministri 29.12.2022

Circolare applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante il regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. (G.U. 16.01.2023, n. 12)

Premessa.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143(di seguito regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2022, emanato nell'ambito della flessibilità gestionale attribuita agli enti ai sensi dell'art. 1, comma 590 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

1. Ambito di applicazione.

L'art. 2, comma 1 del regolamento individua quali destinatari tutti gli enti e gli organismi di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, ossia gli enti e altri soggetti rientranti nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in quello delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il provvedimento è teso a regolare oggettivamente e omogeneamente le indennità di carica da corrispondere agli organi degli enti, con riferimento ad una platea più ampia di quella definita dall'ambito applicativo del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dalla successiva direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale (ai sensi del comma 590 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

b) le società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, cioè tutte le società a partecipazione pubblica (ai sensi del comma 596 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (ai sensi del comma 601 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

d) le regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano;

e) gli enti locali e loro organismi ed enti strumentali come definiti dall' art. 1, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché a loro enti strumentali in forma societaria (ai sensi del comma 602 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

 

2. Definizioni e destinatari.

Il regolamento, al fine di individuare tutti i soggetti destinatari e determinarne i compensi, per una univocità interpretativa, contiene le definizioni che si rendono necessarie per l'applicazione dei criteri in esso stabiliti.

In particolare, per quanto riguarda le principali figure soggettive interessate (organo di vertice, componenti del consiglio di amministrazione e componenti del collegio dei revisori o sindacale), il regolamento prende in considerazione una struttura organizzativa tipizzata che identifica distintamente gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con la loro conseguente declinazione, gli organi di amministrazione e gestione nonché gli organi di controllo e riscontro.

Conseguentemente, nell'art. 3, lettera a), vengono indicati l'organo monocratico di vertice (il quale, generalmente, è costituito dal presidente); il vice dell'organo monocratico di vertice (generalmente, il vice presidente); il consiglio di amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo di controllo (collegio sindacale o di revisione). Sicché, sarà compito degli enti destinatari individuare la più corretta e aderente corrispondenza tra le rispettive previsioni statutarie e le corrispondenti figure astrattamente previste dal regolamento.

Inoltre, si segnala che un'elencazione esemplificativa degli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione è rinvenibile anche nella delibera n. 144 del 7 ottobre 2014, recante «Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni», con la quale l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Per completezza, occorre segnalare che, per «organi di controllo», con specifico riferimento ai compiti e alle figure previste all'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e all'art. 2397 del codice civile, si intendono i collegi dei revisori dei conti e i collegi sindacali. Pertanto, non rientrano nella disciplina in oggetto i nuclei di valutazione e gli organismi indipendenti di valutazione, ancorché i relativi statuti o regolamenti li annoverino tra gli organi dell'ente.

Infine, tra le definizioni di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento, assume particolare rilevanza quella di cui alla lettera m), relativa alle «modifiche sostanziali», in quanto costituiscono presupposto per l'attivazione della particolare procedura prevista dall'art. 4, comma 7, per la revisione dei compensi.

 

3. Criteri e iter procedurale di determinazione dei compensi.

Preliminarmente, al fine di consentire alle amministrazioni interessate l'adozione delle più opportune determinazioni sull'ammontare ed i destinatari dei compensi, si richiama l'attenzione sulle vigenti norme di finanza pubblica tese al contenimento delle spese degli apparati amministrativi previste dall'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; ciò con particolare riferimento alla generale diminuzione dei costi per gli apparati amministrativi collegiali, sia per la partecipazione agli organi stessi che per il numero dei componenti.

Il regolamento prevede che il compenso da attribuire agli organi di amministrazione e controllo sia, di norma, determinato per l'intero mandato, nell'importo definito per ogni anno o per la corrispondente frazione dell'anno, in caso di mandato inferiore all'anno.

In proposito, si precisa che gli importi previsti nella tabella C allegata al regolamento sono da ritenersi annuali.

Le amministrazioni provvederanno, per tempo, all'avvio dei relativi procedimenti di determinazione e quindi già all'approssimarsi della scadenza dei mandati in corso.

Occorre evidenziare che l'art. 13, comma 1 del regolamento, in particolare, stabilisce che i compensi fissati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso continuano ad essere applicati fino alla scadenza dei relativi mandati. Per i mandati in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, mantengono invariati gli importi vigenti:

a) gli enti che hanno determinato le indennità in base alle vigenti specifiche disposizioni di settore (ad esempio le università), i quali, pertanto, provvederanno a una rideterminazione dei compensi in prossimità della scadenza degli stessi e a decorrere dalla ricostituzione dell'organo interessato;

b) gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e che, ai sensi dell'art. 13, lettera f), hanno stabilito i compensi spettanti agli organi con decreto interministeriale nel rispetto della procedura individuata dalla direttiva del 9 gennaio 2001. Detti enti potranno corrispondere le indennità attualmente vigenti fino a nuova rideterminazione, in tal modo applicandole anche per i mandati successivi.

Si rappresenta che la rideterminazione dei compensi in corso di mandato è ammissibile solo in caso di significativa modifica dell'assetto dell'ente, tale da determinare un rilevante e sostanziale incremento delle attività dell'ente stesso (art. 4, comma 7 del regolamento). Si segnala che resta in capo agli enti la facoltà di prevedere incarichi a titolo onorifico o di fissare compensi in misura inferiore a quello che risulterebbe applicando i parametri di cui all'art. 6 del regolamento.

In proposito, si ritiene opportuno evidenziare quanto specificato all'art. 6, comma 3 del regolamento, laddove si stabilisce che i valori base indicati nella tabella C rappresentano i parametri entro i quali l'importo del compenso proposto è da ritenersi comunque congruo in rapporto alla classe dimensionale dell'ente, fermi restando i vincoli relativi alla copertura finanziaria; pertanto, per compenso base non si intende il compenso minimo.

Al riguardo, si precisa che la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 33 del 28 dicembre 2011, adottata a seguito dell'emanazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclude, in via generale, il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali per i revisori dei conti e sindacali.

Per quanto concerne la forma per la determinazione del compenso, il regolamento - ai sensi dell'art. 1, comma 596 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - stabilisce che la competenza per l'adozione del provvedimento spetta, alternativamente (in conformità agli ordinamenti settoriali), all'amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal competente organo dell'ente, oppure mediante deliberazione dei competenti organi in base alle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La delibera dell'ente dovrà essere adottata in base ai criteri di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, dovrà evitare situazioni di conflitti di interesse e rispettare i principi di adeguatezza ed equità, tenendo conto, altresì, della gravosità dell'impegno connesso allo svolgimento dell'incarico e delle disponibilità finanziarie dell'ente.

Resta fermo il rispetto delle specifiche norme di finanza pubblica che pongono limiti, complessivi o individuali, ai compensi o alle indennità attribuibili agli organi di amministrazione e controllo.

 

4. Classificazione degli enti - criteri.

Il regolamento, all'art. 5, stabilisce, sulla base di quattro indici economici (patrimonio netto, attivo patrimoniale, spesa per il personale e valore della produzione), i criteri per la classificazione dimensionale degli enti nelle cinque classi riportate nella tabella A allegata al regolamento.

Conseguentemente, la delibera di proposta del compenso dovrà contenere, tra l'altro, anche la descrizione dei seguenti elementi:

a) modalità di costruzione dei predetti quattro indici economici;

b) determinazione della classe dimensionale ed eventuale applicazione degli ulteriori indicatori di complessità organizzativa e gestionale;

c) rispetto del principio di equilibrio di bilancio;

d) individuazione della disponibilità finanziaria a copertura delle spese.

Al riguardo, ai fini di una univoca interpretazione, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la spesa per il personale, trattandosi di una voce di costo, ai fini dell'attribuzione del coefficiente, è necessario tenere conto di tutti gli elementi fissi e variabili che concorrono a comporre le retribuzioni per legge o per contratto di settore, al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità (oneri previdenziali e assistenziali, benefici assistenziali, spese di missione, trattamento di fine rapporto ...). Non sono ricompresi gli onorari e le spese per consulenze e collaborazioni.

Il valore della produzione è una voce del conto economico che contiene generalmente tutti i proventi tipici (ad esempio, i ricavi di vendita e/o delle prestazioni di servizi) relativi alla gestione caratteristica dell'ente, sono pertanto esclusi i proventi straordinari, non avendo carattere di continuità. Tale voce di bilancio viene redatta in applicazione dell'art. 2425 del codice civile. Per gli enti in contabilità finanziaria saranno considerate le entrate accertate al netto delle partite di giro.

Si ricorda, inoltre, che il patrimonio netto e l'attivo patrimoniale sono voci di bilancio presenti nello stato patrimoniale di tutti gli enti, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata (finanziaria o economico-patrimoniale).

In generale, per quanto riguarda gli Enti in contabilità finanziaria, per un'opportuna riconciliazione, ai fini dell'attribuzione dei relativi coefficienti, dovrà essere utilizzato il piano dei conti integrato - coerente con la classificazione europea dei conti - che permette la riconciliazione dei dati di contabilità finanziaria con quelli di contabilità economico-patrimoniale. Tale riconciliazione dovrà essere effettuata attraverso la matrice di correlazione tra le voci del piano finanziario con quelle del piano economico (piano dei conti integrato) disponibile sul sito MEF al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pu bbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/

In merito agli indicatori di complessità organizzativa e gestionale (tabella D), si precisa quanto segue:

a) per esclusività di rapporto di servizio si intende l'impossibilità a svolgere altre attività incompatibili, anche in via meramente potenziale, con l'assunzione della carica; tale esclusività può anche essere riferita all'impegno concreto necessario a svolgere il mandato laddove, effettivamente, si attui in modalità «esclusiva», anche in assenza di incompatibilità specifica;

b) per grado di autonomia delle fonti finanziarie deve essere considerata la quota di entrate proprie dell'ente, che non derivano da trasferimenti da parte di altri soggetti, rispetto al totale delle entrate correnti dell'ente. Maggiore è la possibilità di determinare autonomamente l'entità delle proprie risorse, più elevata sarà la percentuale da applicare. Al fine di fornire un esempio esplicativo di entrate autonome, si considerano, per gli enti erogatori di servizi pubblici, le tariffe; per le camere di commercio, il diritto annuale;

c) quale elemento caratterizzante il grado di complessità, il regolamento considera anche la presenza di un bilancio consolidato di gruppo, in quanto quest'ultimo comporta un maggior onere in capo agli organi di amministrazione e di controllo derivante dall'obbligo di redazione del c.d. bilancio consolidato;

d) per uffici provinciali/regionali, oltre alla sede centrale, si intendono, al fine della valutazione complessiva del livello di complessità, le articolazioni dell'ente erogatrici di servizi che hanno una dislocazione territoriale comunale, provinciale, regionale o estera e sono dotati di una gestione autonoma, anche mediante la figura di un funzionario delegato.

Si evidenzia che ciascun indicatore di complessità organizzativa (art. 6, comma 4 del regolamento) deve essere calcolato esclusivamente sull'importo base.

Si evidenzia che il valore di tutti gli indici deve essere calcolato sulla base della media degli importi delle rispettive voci rilevati negli ultimi tre bilanci consuntivi approvati dell'ente; ciò al fine di equilibrare eventuali discostamenti o contingenze annuali.

Per gli enti di nuova istituzione dovrà essere attivata la procedura di cui all'art. 10, comma 3, che prevede una stima presuntiva degli indicatori da sottoporre a verifica in occasione del primo bilancio consuntivo approvato dall'ente. Nel caso di enti istituiti da meno di tre anni e che comunque abbiano agli atti almeno un bilancio consuntivo approvato, l'ultimo bilancio potrà costituire la base di calcolo dei coefficienti.

Una volta determinati i compensi del Presidente o dell'organo di vertice, è possibile stabilire gli importi da corrispondere agli altri organi amministrativi e di controllo.

I criteri contenuti nel regolamento sono applicabili anche quando la carica di Presidente sia di carattere onorifico o quest'ultimo, in base a decisioni interne all'ente o a scelte individuali, non percepisca, parzialmente o integralmente, l'indennità a cui avrebbe diritto applicando i parametri previsti dal regolamento.

Per opportuna evidenza, si riporta l'art. 6, comma 7 del regolamento che dispone: «La procedura per il calcolo del compenso spettante agli organi di amministrazione e controllo presuppone, in ogni caso, la determinazione dell'importo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico anche ove non previsto dai rispettivi ordinamenti, in quanto detto importo costituisce la base di riferimento per determinare l'importo da attribuire agli altri organi amministrativi e di controllo ordinari e straordinari».

Il regolamento, al fine di ricomprendere ogni fattispecie organizzativa tipica, prende in considerazione anche altri organi che possono costituire la governance dell'ente, in ragione della autonomia organizzativa eventualmente conferita. In proposito, all'art. 7, comma 4, si dispone che «Gli altri eventuali organi di indirizzo amministrativo previsti dagli ordinamenti particolari o dagli Statuti sono di norma gratuiti, salvo diversamente previsto da specifiche norme di settore»; tale formulazione si coordina anche con quanto previsto all'art. 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nei casi in cui, invece, possa essere corrisposto un compenso, la procedura è stabilita dall'art. 10 (ad esempio comitato esecutivo, consigliere delegato, comitato scientifico, etc.)

Per i supplenti non è prevista alcuna indennità, tranne che per il periodo di eventuale effettività di carica. Nei casi in cui, per i mandati in corso, sia previsto un compenso per il sindaco o revisore supplente, l'indennità potrà essere mantenuta esclusivamente fino alla scadenza del mandato medesimo.

Occorre, altresì, evidenziare che il regolamento individua i criteri per la determinazione delle sole indennità di carica da corrispondere agli organi e non si riferisce al trattamento economico complessivo, quest'ultimo spesso di natura contrattuale o di servizio, soggetto a specifiche norme di riferimento e opportuni limiti; trattasi di tutti quei casi in cui determinati soggetti, oltre all'indennità, possono mantenere il trattamento retributivo di servizio. In tutti questi casi continuano ad applicarsi le norme vigenti (ad esempio art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Al riguardo, le amministrazioni vigilanti avranno cura di dare opportune indicazioni e di regolare uniformemente tali fattispecie, anche attivando la procedura di cui all'art. 10 del regolamento (ad esempio, per quanto concerne le indennità per i rettori delle università che generalmente conservano il trattamento retributivo di servizio).

 

5. Organi di direzione generale.

Il regolamento, all'art. 9, formula principi e criteri anche per la determinazione del trattamento economico degli organi di direzione generale degli enti, laddove il direttore generale sia inquadrato quale organo di amministrazione.

Tale articolo non si propone di innovare la disciplina del trattamento economico degli organi di direzione generale, ma soltanto di individuare un criterio sussidiario, ogniqualvolta la normativa di riferimento non abbia disciplinato specificamente la materia.

Restano, naturalmente, salve le fattispecie autonomamente disciplinate dal legislatore, così come, in proposito, è parimenti applicabile l'art. 10 del regolamento, rimettendo la concreta predisposizione dei «trattamenti economici» alle amministrazioni vigilanti, nel rispetto dei limiti e degli eventuali criteri stabiliti dai CCNL di riferimento.

 

6. Competenze dell'organo di controllo: verifiche e adempimenti.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi dell'equilibrio di bilancio e della copertura di una eventuale maggiore spesa, l'organo di controllo (il collegio dei revisori o sindacale) è tenuto a verificare il rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 e la necessaria copertura finanziaria della relativa spesa.

Nel caso si riscontri un incremento delle spese, il regolamento prevede, all'art. 4, comma 8, che le risorse aggiuntive dovranno essere reperite nell'ambito del bilancio degli enti ed organismi interessati, come stabilito dalle norme di finanza pubblica pro-tempore vigenti. Anche in questo caso, spetta al collegio dei revisori o sindacale la verifica di tale riduzione, che dovrà essere comunicata alle amministrazioni vigilanti ai fini della definizione dei compensi.

Conseguentemente, le amministrazioni vigilanti potranno intervenire in fase di approvazione definitiva della determinazione delle indennità, conservando una valutazione di merito su un eventuale rischio di un aumento dei compensi a danno di una corrispondente eccessiva riduzione strutturale delle spese di funzionamento, tale da arrecare pregiudizio al buon funzionamento dell'amministrazione.

Nel caso degli enti privi di organi di controllo, l'asseveramento sarà necessariamente di competenza dell'amministrazione vigilante.

 

7. Gettoni di presenza e spese di viaggio e alloggio: limiti e divieti.

Il regolamento, all'art. 8, disciplina i presupposti e le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese. Per quanto riguarda i primi, essi possono essere riconosciuti per i componenti di organi di enti di notevole complessità per i quali è richiesto un particolare impegno e, nel caso, spettano esclusivamente per la partecipazione a riunioni degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e di controllo. Viene, altresì, stabilito che l'importo erogabile complessivamente non potrà essere superiore al 20% dell'emolumento fisso annuo stabilito per il componente.

Ai fini applicativi di quanto contenuto nell'art. 8, comma 4, si precisa che per «enti di notevole complessità organizzativa» si intendono amministrazioni dotate di una struttura articolata in modo complesso, tale da comportare un impegno particolarmente rilevante, da parte degli organi, anche rispetto agli obiettivi e obblighi statutari, all'organizzazione stessa dell'ente e/o alle diverse tipologie di servizi erogati. Conseguentemente, l'introduzione di tale emolumento può essere anche considerata positivamente ogniqualvolta si ritenga necessario assicurare una partecipazione assidua alle riunioni di tutti i componenti degli organi collegiali, in modo da garantire una presenza costante e frequente alle sedute da parte di tutte le diverse componenti rappresentative di categoria, se ciò oggettivamente è necessario in ragione dei servizi resi.

La sola grandezza dimensionale dell'ente, anche di natura economico-patrimoniale, non può assurgere a presupposto della corresponsione dei gettoni di presenza.

Naturalmente, per quanto concerne la determinazione dei gettoni di presenza, resta salvo il principio del contenimento della spesa pubblica, in attuazione di quanto dettato dai commi 590 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per determinare il quantum unitario, che, in via generale, deve essere uguale per tutti i partecipanti a vario titolo (amministratore e revisore/sindaco) al medesimo consesso, le amministrazioni dovranno considerare il numero di riunioni che generalmente hanno luogo nel corso di un anno, anche su base storica. Pertanto, gli enti potranno proporre importi per gettoni di presenza nel rispetto del rapporto tra il limite massimo erogabile ed il numero delle riunioni previste, con ogni apprezzamento prudenziale diretto ad evitare che ciascun componente (consigliere di amministrazione o sindaco/revisore) possa essere posto nelle condizioni di superare il limite stabilito pro-capite dal regolamento.

Gli enti potranno, altresì, stabilire se la corresponsione spetti solo per le riunioni del consiglio di amministrazione (alle quali partecipano anche i revisori/sindaci) o anche per le riunioni degli organi di controllo.

Si ricorda, infine, che per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il limite attualmente è fissato in 30,00 euro.

Conseguentemente, se la partecipazione all'organo collegiale di indirizzo amministrativo è di natura onorifica, non potranno essere corrisposti gettoni di presenza superiori, unitariamente, a 30,00 euro.

La determinazione dei gettoni di presenza è assoggettata alle stesse formalità previste per i compensi e deve essere prevista nello stesso provvedimento determinativo.

Per quanto riguarda le spese di viaggio, il regolamento, all'art. 8, comma 5, si propone di stabilire alcuni principi ed ordinare in modo omogeneo i rimborsi spettanti per le spese di viaggio in ragione della carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in particolare viene affermato il principio che i rimborsi delle spese inerenti allo svolgimento delle cariche, se non disciplinati dalla legge o da particolari regolamenti di settore, devono essere previsti nel provvedimento di determinazione del compenso (materia del presente regolamento) o di nomina e non rimessi, di volta in volta, all'interpretazione degli uffici preposti alla liquidazione delle spese di trasferta. Si tratta, soprattutto, del riconoscimento delle spese di viaggio dalla residenza alla sede dell'ente per l'assunzione della carica e per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

A tal fine, le amministrazioni che provvedono a predisporre i relativi provvedimenti, per la determinazione delle indennità, prevedranno i casi di legittimazione al rimborso delle spese nel rispetto della normativa vigente.

Resta salvo quanto stabilito all'art. 26 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali», in base al quale «agli amministratori e ai sindaci o revisori degli enti e istituti di cui al secondo comma del presente articolo è attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente o istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti».

 

8. Disciplina per la determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico e/o di enti di nuova istituzione.

Il regolamento, come accennato in precedenza, prevede, all'art. 10, una particolare procedura per la determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o di enti di nuova istituzione, qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 non consenta di definire adeguatamente gli emolumenti.

In tali casi, è prevista la costituzione di apposito tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni vigilanti interessate, al fine di apprezzare ulteriori elementi, quali la collocazione delle attribuzioni istituzionali dell'ente nella scala delle priorità politiche-strategiche, l'effettivo livello di responsabilità e la specifica qualificazione professionale dei componenti gli organi.

Conseguentemente, la definitiva determinazione dei compensi, in questi casi, sarà di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze del predetto tavolo tecnico. Analogamente, tale procedura potrà essere attivata dalle amministrazioni vigilanti nell'ipotesi di determinazione dei compensi degli organi di enti omogenei (ad esempio AFAM, ambiti territoriali scolastici, università, camere di commercio, ecc.).

La richiesta di attivazione del tavolo tecnico deve essere proposta dall'amministrazione vigilante; deve contenere i motivi della non congruità dei compensi che derivano dall'applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento, nonché devono essere specificati la sussistenza degli elementi di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 del predetto art. 10.

Le determinazioni del tavolo tecnico, saranno comunicate con nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri o di un suo delegato.

Uno specifico articolo del regolamento è stato previsto per le autorità indipendenti; l'art. 1, comma 596 della legge n. 160 del 2019 prevede, infatti, l'assoggettamento alla nuova disciplina anche per tali enti, stante l'espresso rinvio al comma 590.

Il testo regolamentare prevede, all'art. 12, che «Le autorità indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri organi di amministrazione e controllo, in coerenza con i criteri di cui al presente regolamento e deliberano autonomamente la procedura di cui all'art. 10»; ciò in quanto le deliberazioni assunte da tali autorità non sono soggette all'approvazione di amministrazioni vigilanti.

 

9. Controllo e monitoraggio e disposizioni transitorie.

Al monitoraggio di cui all'art. 11, comma 3, sull'attuazione del regolamento provvedono la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo e il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, che possono anche istituire un tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti.

Al fine di consentire l'attuazione del monitoraggio, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nominati in seno ai collegi dei revisori o sindacali degli enti rientranti nell'ambito applicativo del regolamento dovranno comunicare, con la massima sollecitudine, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, ufficio III, l'ammontare dei compensi annui erogati, alla data di entrata in vigore del decreto in parola, a ciascun organo statutario, trasmettendo i relativi documenti e atti determinativi.

Eventuali dubbi interpretativi sul regolamento potranno essere sottoposti alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, Ufficio III e, in riferimento al solo art. 10 del regolamento stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.