Decreto legge 30.12.2022, n. 198
1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al biennio 2022-2023.
2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al triennio 2022-2024.
3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, è differito al triennio 2022-2024.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;
2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data».
7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2024.
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».
8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale».
8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 30 giugno 2023».
8-quinquies. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal comma 8-quinquies si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
8-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «di origine non biologica» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato».
8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: «esclusivamente durante il periodo emergenziale» sono inserite le seguenti: «e comunque almeno fino al 31 marzo 2024».
8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2022 e 2023».
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.