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Decreto legge 30.12.2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 29.12.2022, n. 303)

Art. 13 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026».

2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: «negli ultimi tre bilanci» fino a: «totale» sono sostituite dalle seguenti: «nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale»;

b) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «per fare fronte» fino a: «approvvigionamenti» sono sostituite dalle seguenti: «, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera»;

b) al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le seguenti: «in cui avviene il versamento».