Decreto legge 30.12.2022, n. 198
1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali».
1-ter. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.
1-quater. È prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «E' eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
1-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1-sexies. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno,» sono inserite le seguenti: «e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2023,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)».
1-septies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
1-octies. Agli oneri di cui al comma 1-septies, pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
1-novies. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023.
2-ter. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».
1-decies. Agli oneri di cui al comma 1-novies, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
2. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso di scadenza.». Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente.
3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno».
3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «del medesimo articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5».
3-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è prorogato al 1° gennaio 2025. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022 è prorogato al 31 dicembre 2024.
3-quater. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.