Legge 29.12.2022, n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (G.U. 29.12.2022, n. 303)
Parte I -
Sezione I - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Art. 1 - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
Parte II -
Sezione II - Approvazione degli Stati di previsione
Art. 2 - Stato di previsione dell'entrata
Art. 3 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
Art. 4 - Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative
Art. 5 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
Art. 6 - Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
Art. 7 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
Art. 8 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative
Art. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
Art. 10 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Art. 11 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
Art. 12 - Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
Art. 13 - Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
Art. 14 - Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative
Art. 15 - Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative
Art. 16 - Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Art. 17 - Stato di previsione del Ministero del turismo
Art. 18 - Totale generale della spesa
Art. 19 - Quadro generale riassuntivo
Art. 20 - Disposizioni diverse
Art. 21 - Entrata in vigore
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165, 544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell'art. 1 che entrano in vigore il 29/12/2022.