Legge 30.12.2022, n. 199
Allegato -Modificazioni apportate in sede di converszione al decreto lege 31 ottobre 2022, n. 162.
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le seguenti: «, al primo periodo, le parole: "o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale" e le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis," sono soppresse ed»;
al numero 2), capoverso 1-bis.1, le parole: «della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse;
al numero 2), dopo il capoverso 1-bis.1 è inserito il seguente:
«1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato»;
al numero 3), al primo periodo, le parole: «, prima di decidere sull'istanza,» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice», al secondo periodo, le parole: «accertamenti di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «accertamenti di cui al quinto periodo» e, al sesto periodo, le parole: «ai sensi del quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del quinto periodo»;
al numero 5):
l'alinea è sostituito dal seguente: «dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:»;
al capoverso 2-ter è premesso il seguente:
«2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio»;
al capoverso 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza»;
le lettere b) e c) sono soppresse.
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: «le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975» sono sostituite dalle seguenti: «i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975».
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica). - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto"»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 633 e 633-bis"»;
i commi 2 e 3 sono soppressi.
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità). - 1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto".
Art. 5-ter (Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile). - 1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile). - 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-quater (Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico). - 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato";
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge".
Art. 5-quinquies (Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze). - 1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 87-bis (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze). - 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2".
Art. 5-sexies (Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari). - 1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 88-bis (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari). - 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-septies (Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere). - 1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 88-ter (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-octies (Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale). - 1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 89-bis (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-novies (Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa). - 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-decies (Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento). - 1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 93-bis (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento). - 1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023".
Art. 5-undecies (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni). - 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".
Art. 5-duodecies (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione). - 1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".
Art. 5-terdecies (Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive). - 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 97-bis (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive). - 1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "casellario giudiziario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "casellario giudiziale".
Art. 5-quaterdecies (Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici). - 1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 7:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "314,2 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023";
b) al comma 258, primo periodo, le parole: "in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023".
Art. 7-ter (Disposizioni in materia di green pass). - 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies sono abrogati.
2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-bis e 2-quater sono abrogati.
Art. 7-quater (Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza). - 1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quinto giorno";
2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi».
Al titolo, le parole: «di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2» sono sostituite dalle seguenti: «di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale».