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Circolare I.N.L. 16.02.2022, n. 1

Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) - obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro..

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021 , come convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 non affrontate in questa sede.

 

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale "il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo".

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una "adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico" secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, "un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione

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