Decreto Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 08.02.2022, n. 58
1. Il gestore della piattaforma esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. In mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario. Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, la spedizione digitale viene eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell'invio.
2. Il gestore della piattaforma effettua il secondo tentativo di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge, solo dopo avere verificato che tutti i domicili digitali del destinatario, previsti al comma 5 del suddetto decreto-legge, risultano saturi, non validi o non attivi. Il secondo tentativo di consegna viene effettuato presso ciascuno dei domicili digitali risultati saturi, non validi o non attivi decorsi almeno sette giorni da quando il sistema ha rilevato la condizione di saturazione, di non validità o di non attività che impedisce la ricezione di nuove notificazioni. Se all'atto del secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma è stato nel frattempo modificato dal destinatario, il gestore esegue la notificazione anche presso quest'ultimo indirizzo.
3. Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, non validi o non attivi, anche a seguito del secondo tentativo di consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge, con cui vengono indicate le ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e le modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione. Il gestore della piattaforma, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.