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D.P.C.M. 04.02.2022

Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (G.U. 07.02.2022, n. 31)

Capo I - Parte generale

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)», di seguito PN-DGC, per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, interoperabili a livello europeo, e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: sistema informativo nazionale di cui agli articoli 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni verdi COVID-19 e di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

d) «certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19»: la certificazione rilasciata, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta dell'assistito, dai medici USMAF o dai medici SASN, che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

e) «codice a barre bidimensionale (QR code)»: strumento per memorizzare e rappresentare, in un formato visivo leggibile solo meccanicamente, le informazioni necessarie per verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

f) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

g) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

i) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze;

j) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti: «qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di posseduto», come una smart card oppure un token crittografico; «qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona»;

k) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi;

l) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfa i requisiti previsti all'art. 36 del regolamento UE n. 2014/910;

m) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

n) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

o) «USMAF»: gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;

p) «assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria;

q) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN;

r) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata o accreditata con il SSN;

s) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle certificazioni verdi COVID-19 e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

t) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;

u) «Codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)»: codice rilasciato dal Sistema TS in fase di generazione della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 che identifica univocamente la certificazione nel Sistema TS;

v) «App Immuni»: applicazione mobile per il contact tracing digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

w) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.