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D.P.C.M. 04.02.2022

Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (G.U. 07.02.2022, n. 31)

Capo II - Caratteristiche e modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC per le Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

Art. 5 - Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B.

2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito nonché dai seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19:

a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali;

b) medici USMAF e medici SASN,

e consente la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica di dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al comma 3, complete della motivazione clinica dell'esenzione, da fornire su richiesta all'interessato.

3. Al momento della trasmissione dei dati di cui al comma 2, il Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV).

4. Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

5. La generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute citate in premessa ed eventuali successivi aggiornamenti.

6. Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal comma 2 per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati.

7. La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 eventualmente già rilasciate e ancora in corso di validità, secondo le modalità descritte all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e nei casi ivi previsti.

8. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 2 accerti il venire meno della specifica condizione clinica riportata sul documento di cui all'art. 3, comma 3, che ha giustificato il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ancora in corso di validità, ne dispone la revoca tramite apposita funzione del Sistema TS, inserendo la data di fine validità e la relativa motivazione.