Nota M.I. 28.02.2022, n. 5022
Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023.
L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014. Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni.
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013)
Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
Il collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%.
Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l'a.s. 2022/2023, entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse debbono avvenire, trova applicazione la normativa vigente al momento dell'espletamento della riunione. Sino al 31 marzo 2022 e fatte salve ulteriori proroghe contenute in provvedimenti normativi, le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche possono continuare a essere svolte con modalità a distanza (articolo 16, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e relativo allegato A, punto 4 che proroga i termini delle previsioni di cui all'articolo 73, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè dei materiali didattici protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi. In base all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico si effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto, l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici.
Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, si invitano i dirigenti scolastici a consentire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. A tal fine, per agevolare i predetti incontri, appare utile rendere preventivamente noto ai suddetti operatori le condizioni per l'accesso all'istituzione scolastica. Com'è noto ai sensi della normativa vigente[1] chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, pertanto tale obbligo grava anche in capo agli operatori editoriali scolastici.
Con riguardo alla scuola primaria, ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale dove i docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di settembre.
Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta la promozione editoriale in presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far conoscere ai docenti le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici alle suddette istituzioni.
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
Comunicazione dati adozionali
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 7 giugno p.v..
Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.
Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.
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[1] Articolo 9-ter 1 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e prorogato dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.