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Nota M.I. 25.02.2022, n. 8204

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2022/23: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. in data 27 gennaio 2022.

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre tempestivamente i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

- Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativa agli anni scolastici del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in data 27 gennaio 2022;

- Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola, a.s. 2022/23, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione della predetta Ipotesi di contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;

- Ordinanza ministeriale relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica, a.s. 2022/23, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione della predetta Ipotesi di contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione delle due Ordinanze Ministeriali da parte degli organi di controllo.

Si segnala all'attenzione degli uffici in indirizzo che da ora in avanti tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione verranno inserite nella sezione "Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2022/23" del sito del Ministero dell'Istruzione.

 

In merito al testo dell'Ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022 relativa agli anni scolastici del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, si precisa quanto segue:

1) Nell'art. 2, comma 2, nel terzo periodo, dopo le parole "Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche" è da intendersi ricompresa la locuzione "per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché", per mero errore materiale, non inserita nel testo.

Detta locuzione era già presente nel medesimo articolo del CCNI mobilità 6 marzo 2019.

2) Nell'art. 13 comma 2, il capolettera a) è ripetuto due volte, pertanto il primo capolettera a) va eliminato.

3) Nell'allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d'ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.

4) Nell'art. 40, comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).

 

Si precisa che la tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie di personale scolastico. In particolare, fatto salvo, per il dettaglio delle informazioni, il rinvio al testo delle OO.MM. allegate, si sottolinea che sono state previste, per i docenti, distinte scadenze per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili e per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:

 

personale docente presentazione domande: dal 28 febbraio 2022 al 15 marzo 2022
comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 19 aprile 2022
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: 23 aprile 2022
pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022
personale educativo presentazione domande: dal 1° marzo 2022 al 21 marzo 2022
comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 aprile 2022
pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022
personale Ata presentazione domande: dal 9 marzo 2022 al 25 marzo 2022
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 maggio 2022
pubblicazione dei movimenti: 27 maggio 2022
IRC (procedura non informatizzata) presentazione domande: dal 21 marzo 2022 al 15 aprile 2022
pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2022
termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 20 maggio 2022

 

Le prime operazioni previste avranno inizio, quindi, il giorno 28 febbraio 2022 con l'apertura delle funzioni per l'acquisizione delle domande relative alla mobilità docenti.

Le succitate ordinanze e, in particolare, quella relativa al personale docente, educativo ed ATA, attuano le disposizioni dell'Ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022 e le disposizioni normative intervenute. Si segnalano le seguenti novità.

 

Per i docenti:

- In attuazione di quanto previsto dall'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di seguito Testo Unico), come da ultimo modificato dall'art. 58, comma 2, numero 6), lettera f), del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con L. 106 del 23 luglio 2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, il vincolo di permanenza sulla sede di titolarità già previsto per i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato è stato ridotto da cinque a tre anni.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

a) situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;

b) personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico.

- In attuazione dell'art.2, comma 7, dell'Ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022, e in conformità al parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministro della pubblica amministrazione in data 3.12.2021, per l'anno scolastico 2022/23 al personale docente immesso in ruolo nel 2020/21 e nel 2021/22 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale. La titolarità è attribuita d'ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.

È stato previsto che, fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l'anno scolastico 2021/2022, per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/21 che acquisiscono la titolarità su istituzione scolastica a seguito delle operazioni di mobilità, il predetto vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica decorra a far data dal 2022/23.

Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l'attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell'assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.

I posti assegnati all'atto dell'immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

? In attuazione dell'art. 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con L. 106 del 23 luglio 2021, a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.

Tale vincolo triennale si applica con le deroghe previste dall'Ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe previste dall'Ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022.

- Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Pertanto, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, ha già assolto l'obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato.

- Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all'art. 8 dell'Ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022, sono stati disposti anche gli accantonamenti:

-- ai sensi dell'art. 59, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, dei posti e delle cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto-legge n. 73/2021;

-- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, per i posti comuni e di sostegno destinati alle procedure indicate dall'art. 1, comma 958 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha introdotto il comma 9 ter all'art. 59 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106.

-- ai sensi dell'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106 a livello provinciale, dei posti e delle cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del medesimo decreto-legge n. 73/2021;

- Per quanto riguarda i trasferimenti dei docenti titolari su posto di sostegno della scuola secondaria, è stato previsto che, una volta assolti tutti gli obblighi di permanenza, i medesimi possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune. Inoltre, i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza sono stati contingentati secondo l'ordine dei movimenti e le aliquote indicate nella firmata Ipotesi di CCNI: 100% dei posti disponibili per l'a.s. 2022/23, 75% dei posti disponibili per l'a.s. 2023/24 e 50% dei posti disponibili per l'a.s. 2024/25.

In merito all'ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022 concernente la mobilità per gli anni scolastici del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, si richiama, inoltre, l'attenzione sull'articolo 2, comma 2, già presente nel CCNI mobilità 6 marzo 2019:

"Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del predetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa."

Anche con riguardo alle disposizioni contrattuali appena riportate, sarà implementata analoga funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti, segnalerà il personale docente soggetto a tali disposizioni, consentendo agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni previste dalla rispettiva ipotesi di CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ovvero si tratti di docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto nell'O.M. relativamente al personale docente con riferimento alla mobilità professionale verso le specifiche discipline dei licei musicali. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, nonché in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106.

Per il personale educativo si procederà secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza (decorrenza 1° marzo p.v.).

 

In relazione alle operazioni di mobilità del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche nazionali, si segnalano, in particolare, i seguenti aspetti.

Nell'ambito del Capo IV dell'ordinanza ministeriale (articoli 22 e seguenti), contenente il dettaglio della disciplina inerente alle operazioni di mobilità afferenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, è necessario richiamare l'attenzione, per l'anno scolastico 2022/2023, in particolare, sul dettato dei commi 2, 3, 4, 5 e 11 dell'articolo 22.

Nello specifico, i commi 2 e 3 dell'anzidetto articolo dispongono che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 34, commi 7 e 8, dell'ipotesi di CCNI del 27 gennaio 2022, a decorrere dalle operazioni relative all'anno scolastico 2022/2023 sia ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche:

- il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.

Il successivo comma 4 dell'articolo 22, specifica, invece, che il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3, immesso in ruolo a tempo parziale, non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio.

L'articolo 22, comma 5, dell'ordinanza, poi, intervenendo sulla mobilità del personale appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, prevede che, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023 e prima dello svolgimento delle procedure, i DSGA nominati nell'a.s. 2021/22 confermino quale sede di titolarità la sede sulla quale sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo. In subordine, il personale appartenente al citato profilo professionale potrà scegliere la relativa sede indicandola nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'a.s. 2021/2022, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito.

A seguito dell'assegnazione, gli interessati saranno tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori due anni scolastici.

Tale disciplina è funzionale a garantire l'attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di recente modificato dall'articolo 1, comma 957, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), nonché a consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA nominati nell'a.s. 2021/2022, a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015.

Quanto, infine, all'articolo 22, comma 11, è noto che l'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) aveva previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, una dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico da destinare alle scuole dell'infanzia, primarie e scuole secondarie di primo grado.

In relazione a quanto sopra precisato, l'anzidetto articolo 22, comma 11 ribadisce quindi, in linea con quanto già specificato in occasione dell'avvio delle operazioni di mobilità relative al precedente anno scolastico che, per il laboratorio "Informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti del personale appartenente al profilo professionale citato vengano effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici.

Come per gli anni precedenti, con la specifica Ordinanza si declinano altresì termini e modalità per l'invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica.

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto- legge Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID. Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di mobilità, il personale interessato deve seguire una nuova modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove credenziali e di un'abilitazione al servizio.

Per quanto riguarda le credenziali, dal 1° marzo 2021 l'accesso dei nuovi utenti all'area riservata del Ministero dell'istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio". L'utente che accede con un'identità digitale SPID non ha bisogno dell'ulteriore riconoscimento fisico.

Al fine di informare tutto il personale scolastico delle novità legate alla registrazione sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis.

Si raccomanda un'attenta analisi dei diversi provvedimenti di competenza degli Uffici in indirizzo e si prega di richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici relativamente agli adempimenti da disporre in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto, per l'individuazione dell'eventuale personale soprannumerario. In tal senso si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall'art 21, comma 11 punto 2 dell'allegata Ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022.

A chiarimento di quanto previsto negli articoli 19, comma 2 e 21, comma 1 dell'Ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022, il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti con precedenza, qualora in possesso di peculiare titolo di specializzazione, su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile.

Si rimette alla valutazione dei Direttori preposti agli Uffici scolastici regionali l'opportunità di accogliere domande tardive da parte del personale per il quale siano in corso aggiornamenti dello stato giuridico, anche a seguito dell'esito di contenzioso. In ogni caso, tuttavia, si rappresenta il carattere perentorio dei termini fissati dalla relativa Ordinanza per l'inserimento al SIDI delle domande di mobilità: dopo tale data e sino all'avvenuta pubblicazione dei movimenti non sarà più possibile effettuare alcuna variazione dello stato giuridico del personale.

Nei casi in cui l'Ipotesi di CCNI 27 gennaio 2022 prevede la presentazione di istanze da parte del personale interessato alla mobilità secondo modalità diverse dall'utilizzo del portale Istanze on line del sito del MI, si raccomanda di garantire l'osservanza delle modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

Tutte le attività di trattamento dei dati personali devono essere svolte dagli Uffici e dalle istituzioni scolastiche nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali

n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, si richiama l'attenzione sull'osservanza della disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

a) comunicazione dei dati personali;

b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Si invitano codesti Uffici a raccomandare anche alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie dei docenti perdenti posto.

Gli Uffici scolastici regionali sono invitati a organizzare delle attività di help desk al fine di favorire, per quanto possibile nell'attuale contesto, le risposte ai quesiti che possano pervenire dal personale docente, educativo, A.T.A. e dagli insegnanti di religione cattolica, interessati alla procedura.

Si invitano codesti UU.SS.RR. a dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche e si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

Allegato 1 -Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativa agli anni scolastici del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in data 27 gennaio 2022

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Allegato 2 -Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola, a.s. 2022/23, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione della predetta Ipotesi di contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A

Ordinanza M.I. 25.02.2022, n. 45

Allegato 3 - Ordinanza ministeriale relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica, a.s. 2022/23, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione della predetta Ipotesi di contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica

Ordinanza M.I. 25.02.2022, n. 46