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Ordinanza M.I. 25.02.2022, n. 45

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23 e le modalità di applicazione delle disposizioni dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritta in data 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, di seguito indicato come "CCNI 2022" .

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, che richiama l'articolo 22, comma 4, lettera a1 del CCNL "Istruzione e ricerca" del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

3. Il vincolo triennale non si applica:

a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di seguito Testo Unico , come da ultimo modificato dall'articolo 58, comma 2, numero 6 , lettera f , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del CCNI 2022 per l'anno scolastico 2022/23 al personale docente immesso in ruolo nel 2020/21 e nel 2021/22 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale. La titolarità è attribuita d'ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.

Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l'anno scolastico 2021/2022, per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/21 che acquisiscono la titolarità su istituzione scolastica a seguito delle operazioni di mobilità del corrente anno, il vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica di cui al precedente comma 4 decorre dal 2022/23.

Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l'attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell'assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.

I posti assegnati all'atto dell'immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

6. Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, numero 6 , lettera f , secondo periodo, del decreto-legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

7. Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, numero 6 , lettera f , primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Pertanto, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, ha già assolto l'obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b , del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente FIT nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato.

9. Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all'articolo 8 del CCNI 2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità 2022/23:

- ai sensi dell'articolo 59, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'articolo 59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto-legge n. 73/2021.

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno destinati alle procedure indicate dall'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha introdotto il comma 9-ter all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.

- a livello provinciale, i posti e le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.