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Ordinanza M.I. 25.02.2022, n. 45

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23.

Capo II - Personale docente

Art. 18 - Trasferimento interprovinciale su posto di sostegno

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del CCNI 2022 i docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero, nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso.

2. I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.