Ordinanza M.I. 25.02.2022, n. 45
Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come scuole primarie sia come scuole secondarie di I grado.
2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, sono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
a) prima tutti i circoli didattici ovvero le scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
b) successivamente tutti gli istituti comprensivi.
3. Al fine di evitare situazioni di esubero, i posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi istituiti limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non sono computati nella percentuale del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale.